Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9570 del 9 maggio 2005

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9570 del 9 maggio 2005

Testo massima n. 1

Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un’illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 c.c., per superamento del periodo di comporto.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze