14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9522 del 20 aprile 2007
Testo massima n. 1
Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l’espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione ].
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