14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17457 del 27 luglio 2009
Testo massima n. 1
Si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. [ Nella specie, il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l’infortunio sul lavoro era da ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all’uso della macchina; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l’indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso ].
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