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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12545 del 8 luglio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12545 del 8 luglio 2004

Testo massima n. 1

L’art. 183, quarto comma, c.p.c. [ nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ], nel consentire all’attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell’eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l’eccezione dell’avversario, deve intendersi riferita all’eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell’azione; rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell’attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una contro-iniziativa necessaria per replicare all’eccezione medesima.

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