14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3639 del 13 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la “reconventio reconventionis”.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]