14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5872 del 11 marzo 2011
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’interruzione della prescrizione, opposta all’eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e, se pure non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima dell’eccezione di prescrizione, va proposta nel rispetto dei termini processuali prescritti e, pertanto, il superamento del termine di cui all’art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. la rende tardiva.
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