14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3601 del 12 marzo 2001
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione.
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