Cass. civ. n. 11999 del 27 novembre 1997

Testo massima n. 1


La regola della non revocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti opera solo con riferimento alle materie su cui le parti possono disporre (art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c.) e quindi non può trovare applicazione riguardo all'ammissione di mezzi di prova nel processo del lavoro, in cui la deduzione dei mezzi di prova, ispirata a rigorosi criteri e sottoposta a specifici termini la cui inosservanza è sanzionata da decadenza, costituisce materia non disponibile.