Cass. civ. n. 1309 del 22 febbraio 1990

Testo massima n. 1


Contro l'ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione personale, con cui sia disposto l'affidamento del figlio minore ad uno dei genitori, all'esito di un'apposita consulenza tecnica di ufficio, non è ammissibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che il detto provvedimento non ha natura di sentenza, essendo esso revocabile e destinato ad essere assorbito e superato dalla successiva sentenza del collegio.