14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2744 del 27 marzo 1997
Testo massima n. 1
Le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del processo divengono inefficaci nell’ipotesi di successiva pronunzia che disponga in tal senso, in modo esplicito [ come nel caso della loro modifica da parte dello stesso giudice istruttore ovvero della loro revoca da parte sua o del collegio secondo le previsioni degli articoli 177, comma secondo, e 178 c.p.c. ] o implicito [ come nel caso in cui il collegio definisca il merito della controversia ] mentre esse mantengono la loro efficacia [ eventualmente, in relazione al loro contenuto, anche di titolo esecutivo ] nel caso in cui il giudizio nel corso del quale vengono emesse si concluda con una sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito.
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