14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3270 del 28 maggio 1984
Testo massima n. 1
Le ordinanze, anche se collegiali, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgono questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili pure per implicito [ salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c. ] mediante la successiva sentenza, costituente il definitivo provvedimento decisorio, senza che sia neanche configurabile il vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il relativo contrasto in una semplice revoca di quest’ultima.
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