14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14982 del 20 novembre 2000
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 174, comma secondo, c.p.c. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un’espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
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