14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3774 del 16 aprile 1987
Testo massima n. 1
La mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d’ufficio dell’udienza davanti all’istruttore stesso non comporta la nullità del giudizio quando le parti non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio dimostrino con tale comportamento di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa. [ Nella specie, dopo l’udienza fissata con il rinvio d’ufficio, nella successiva udienza collegiale erano comparsi i procuratori di tutte le parti costituite i quali concordemente e senza contestazioni avevano richiesto l’assegnazione della causa in decisione ].
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