Cass. civ. n. 888 del 5 maggio 1962

Testo massima n. 1


Nelle ipotesi di sostituzione del giudice istruttore per impedimento di lui o per esigenze di servizio, il relativo provvedimento è preso dal presidente anche verbalmente e non deve essere notificato o comunicato alle parti. L'inesistenza dei motivi di assoluto impedimento o delle gravi esigenze di servizio, su cui sia stato fondato il provvedimento di sostituzione, non è causa di nullità della sentenza, così come non rende nulla la sentenza stessa la circostanza che il magistrato sostituito, cui è stata tolta la relazione della causa, faccia parte del collegio che ha deliberato la causa medesima.

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