14 Mag Cassazione civile sentenza n. 888 del 5 maggio 1962
Testo massima n. 1
Nelle ipotesi di sostituzione del giudice istruttore per impedimento di lui o per esigenze di servizio, il relativo provvedimento è preso dal presidente anche verbalmente e non deve essere notificato o comunicato alle parti. L’inesistenza dei motivi di assoluto impedimento o delle gravi esigenze di servizio, su cui sia stato fondato il provvedimento di sostituzione, non è causa di nullità della sentenza, così come non rende nulla la sentenza stessa la circostanza che il magistrato sostituito, cui è stata tolta la relazione della causa, faccia parte del collegio che ha deliberato la causa medesima.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]