14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 447 del 23 gennaio 1982
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’esercizio del potere di sostituzione dell’istruttore della causa, conferito al presidente del tribunale o della corte d’appello dall’art. 174 c.p.c., non è censurabile con ricorso per cassazione non potendosi assoggettare a sindacato di legittimità la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l’iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell’immutabilità dell’istruttore.
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