14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 766 del 28 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce al giudice che ha istruito la causa altro giudice come relatore per impedimento del giudice sostituito o altra grave esigenza di servizio è rimesso all’apprezzamento discrezionale dello stesso presidente e può essere adottato anche d’ufficio, mediante la sola annotazione sul ruolo di udienza, in presenza di esigenze, che ancorché verificatesi dopo la chiusura dell’istruzione e la rimessione della causa al collegio, possono consistere in qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva attinente alla persona del giudice o ad altri fatti che consigliano o impongono la sua sostituzione.
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