14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2608 del 14 aprile 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non costituisce motivo di nullità la sostituzione del giudice istruttore con altro magistrato per una determinata udienza, anche se manchi un formale provvedimento da parte del presidente della sezione, trattandosi di mera irregolarità sfornita di sanzione ed inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza, allorché non venga dedotto nessun concreto pregiudizio allo svolgimento del processo.
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