14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9052 del 6 luglio 2000
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
In base al disposto dell’art. 276, primo comma, c.p.c., l’identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell’istruttore [ art. 174 c.p.c. ] escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide.
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