Cass. civ. n. 9052 del 6 luglio 2000

Testo massima n. 1


In base al disposto dell'art. 276, primo comma, c.p.c., l'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell'istruttore (art. 174 c.p.c.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide.

Normativa correlata