14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 440 del 12 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 76, secondo comma, c.p.c., per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. [ Nella fattispecie, i difensori del ricorrente avevano dedotto che il provvedimento d’integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte, non era stato formulato in udienza, alla loro presenza, e conseguentemente sarebbe dovuto essere loro comunicato, ma la Corte, sulla base delle risultanze del verbale dell’udienza predetta, aveva dichiarato l’inammissibilità delle istanze di rimessione in termini, già respinte dal Presidente, con ordinanza emessa in camera di consiglio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]