14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8002 del 2 aprile 2009
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c., dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti.
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