14 Mag Cassazione civile sentenza n. 2580 del 3 luglio 1975
Testo massima n. 1
L’obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell’udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al collegio — obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti — deve essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c. Pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi di esso ai fini della difesa. Questo comporta che non è dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell’istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso.
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