14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 459 del 24 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello d’ufficio.
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