14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28462 del 19 dicembre 2013
Testo massima n. 1
Sebbene il termine entro il quale – a norma dell’art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio [ come attesta l’uso dell’espressione “al più tardi”, che figura nel testo di detta disposizione ], la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.
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