Cass. pen. n. 3694 del 16 dicembre 1999

Testo massima n. 1


Il tribunale del riesame deve, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro, essendogli inibito l'espletamento di una attività dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all'indagato.