Cass. civ. n. 2074 del 22 marzo 1985

Testo massima n. 1


Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

Testo massima n. 2


Per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato — come frequentemente avviene nel caso di grave malattia — ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità — che costituisce un'eccezione — essere provata in modo serio e rigoroso.