14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2074 del 22 marzo 1985
Posted at 16:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l’olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]