14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3692 del 1 febbraio 2011
Testo massima n. 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del riesame rigetti la relativa richiesta omettendo di indicare e, pertanto, di valutare i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie, considerato che il sequestro probatorio concerne solo le cose connesse alla notizia di reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute ne offrano per sé una propria, con la conseguenza che l’individuazione e la cernita delle cose utili alla prova deve avvenire ‘a monte del sequestro di ciascuna di esse per finalità probatoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]