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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12832 del 3 giugno 2009

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12832 del 3 giugno 2009

Testo massima n. 1

A differenza del difetto di legittimazione passiva – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – l’effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte; ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l’eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata – nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, “ratione temporis” applicabile – nel termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la menzionata eccezione, sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e poi ribadita in appello ].

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