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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18207 del 5 agosto 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18207 del 5 agosto 2010

Testo massima n. 1

La questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto – soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, dall’art. 180, secondo comma, c.p.c. e, a seguito delle modifiche recate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dall’art. 167 c.p.c. – bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati [ e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo ] si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite.

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