Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10860 del 18 maggio 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10860 del 18 maggio 2011

Testo massima n. 1

L’onere di specifica contestazione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato [ nella specie, di riscatto agrario ] siano individuati dalla legge, il convenuto ha l’onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l’attore ha l’onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze