14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3355 del 7 aprile 1987
Testo massima n. 1
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l’ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti. Pertanto, una volta effettuata dal creditore, con l’istanza di decreto ingiuntivo, l’elezione di domicilio, questa, se non revocata o comunque sostituita, continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione per tutti i casi nei quali un fatto processuale debba essere notificato personalmente alla parte. Conseguentemente, ove il creditore, con l’istanza di decreto ingiuntivo, abbia eletto domicilio presso il procuratore nominato per il procedimento monitorio ma, convenuto in opposizione, non si sia costituito, il giudizio di opposizione interrottosi per morte dell’opponente è validamente riassunto dagli eredi di quest’ultimo con atto notificato al creditore presso il domicilio da lui originariamente eletto.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 c.p.c. rispettivamente per l’attore e per il convenuto, quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore, qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c.p.c.
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