14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9524 del 21 dicembre 1987
Testo massima n. 1
In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in ius, si trovava l’attore o l’appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall’appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l’attore o l’appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. [ termine richiamato nell’invito a costituirsi di cui al n. 5 dell’art. 125 disp. att. c.p.c. ] e non in quello previsto dall’art. 165 c.p.c.
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