14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3383 del 23 marzo 1995
Testo massima n. 1
La materiale attività del deposito [ in cancelleria o direttamente in udienza ] del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. [ e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d’iscrizione a ruolo ] può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello jus postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell’atto al procuratore patrocinante.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]