14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3335 del 7 marzo 2002
Posted at 17:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità dell’atto introduttivo per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. [ nel testo novellato dall’art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ] è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest’ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. [ nel testo novellato dall’art. 9 della citata legge n. 353 del 1990 ] a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]