14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6820 del 13 maggio 2002
Testo massima n. 1
Qualora l’atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice [ in mancanza di costituzione dell’appellato ] ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione [ prevista dall’art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell’atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall’art. 162 dello stesso codice ]; la rinnovazione dell’atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo — rimanendo conseguentemente esclusa l’ulteriore sanzione dell’inammissibilità — ai sensi dell’art. 164, secondo comma, c.p.c. [ nel testo modificato dall’art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello ].
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