14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12129 del 2 luglio 2004
Testo massima n. 1
In materia di procedimento civile ed ai sensi dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.
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