Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5261 del 4 marzo 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5261 del 4 marzo 2011

Testo massima n. 1

In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell’art. 1111, secondo comma, c.c. – in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni – benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 c.c., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate; l’accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all’esame del giudice di merito.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze