14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9306 del 8 giugno 2012
Testo massima n. 1
La citazione in giudizio nulla, per l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. [ nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995 ], in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., è sanata – quanto all’ammissibilità della domanda – dalla interposizione dell’appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell’art. 162 c.p.c..
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