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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2225 del 3 marzo 1987

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2225 del 3 marzo 1987

Testo massima n. 1

Nel caso in cui l’attore assegni un termine di comparizione eccedente il minimo, non è affetta da nullità l’anticipazione dell’udienza di comparizione, ove il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine minimo di comparizione, sempre che la parte intimata abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento presidenziale di anticipazione [ chiesto ed ottenuto dal convenuto costituito ] e, quindi, senza impedimenti o limitazione per l’esercizio del suo potere di difesa, in conformità alla ratio della disciplina del combinato disposto degli artt. 163 bis, terzo comma, c.p.c. e 70 disp. att. stesso codice, diretta ad assicurare, con la regolare costituzione del contraddittorio, la possibilità più ampia di difesa.

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