14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4994 del 18 aprile 2000
Testo massima n. 1
Il ricorso e il pedissequo decreto di anticipazione della prima udienza devono essere comunicati a cura del cancelliere al procuratore delle parti costituite almeno cinque giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice adito, mentre alle parti non costituite deve essere notificato personalmente in un congruo termine all’uopo fissato, che deve essere naturalmente superiore ai cinque giorni liberi antecedenti; la notificazione effettuata dopo la scadenza di tale termine, allorquando comporti il mancato rispetto del termine anticipatorio di almeno cinque giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione, non è nulla ma semplicemente irregolare; in caso di mancata comparizione dell’altra parte, il giudice non ne può dichiarare la contumacia ma deve disporre la rinnovazione della notifica, altrimenti si verifica una violazione del contraddittorio e il giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità che comporta l’annullamento con rinvio al primo giudice.
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