14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5910 del 9 novembre 1981
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello si applica lo stesso termine di comparizione che, avuto riguardo alla distanza tra il luogo di comparizione e quello di notificazione, dovrebbe applicarsi, ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., se il giudizio di svolgesse in primo grado, con la conseguenza che quando il luogo della notificazione si trovi nel distretto della corte d’appello innanzi alla quale l’appellato deve comparire, ma nella circoscrizione di un tribunale diverso da quello in cui ha sede la medesima corte, il termine di comparizione non può essere inferiore a quaranta giorni. L’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale dà luogo, se il convenuto non si sia costituito, a nullità assoluta della citazione e, quindi, del giudizio e della relativa sentenza.
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