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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8523 del 12 aprile 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8523 del 12 aprile 2006

Testo massima n. 1

In tema di notificazione dell’atto di citazione a mezzo del servizio postale [ a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 ], ai fini dell’osservanza dei termini a comparire, per «giorno della notificazione», ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., s’intende quello in cui si realizza, non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il notum facere rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell’atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati.

Testo massima n. 2

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall’art. 318, secondo comma, c.p.c. produce la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell’integrazione del termine conseguente al rinvio d’ufficio della comparizione all’udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall’art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l’art. 70 bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. [ Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall’art. 164, secondo comma, c.p.c. ].

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