Cass. civ. n. 11015 del 10 agosto 2001
Testo massima n. 1
In tema di notificazione a mezzo posta eseguita ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), obbliga l'ufficiale giudiziario a dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.