14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11015 del 10 agosto 2001
Testo massima n. 1
In tema di notificazione a mezzo posta eseguita ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario [ o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate ], obbliga l’ufficiale giudiziario a dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l’omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.
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