14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13580 del 26 maggio 2008
Testo massima n. 1
In tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere consegnato [ artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 ], in ragione della loro natura casistica, hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l’atto può consegnarsi in vece del destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una eadem ratio per aggiungere ad essi altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario. Non è, pertanto, possibile l’estensione analogica dell’art. 139, terzo comma, c.p.c., che consente la consegna del piego al vicino di casa, anche per l’incidenza di tale estensione sul mutamento del luogo di consegna del plico, in quanto la norma non allude al rinvenimento del vicino nei luoghi indicati nel primo comma [ ipotesi cui, invece, si riferisce il secondo comma per soggetti diversi ], bensì ad una consegna al di fuori di tali luoghi.
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