14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3764 del 29 marzo 1995
Testo massima n. 1
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e la prova di tale consegna — alla cui data [ invece che a quella di spedizione ] bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio — è offerta solo dall’avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all’originale implica perciò l’inesistenza della notifica [ restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ] e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.
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