Cass. pen. n. 2784 del 20 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Verbali formati nell’ambito di un procedimento di giustizia sportiva – Riproduttivi di dichiarazioni di informatori – Natura giuridica di documento – Sussistenza – Obbligo per il giudice di valutarne il contenuto – Sussistenza.


Costituiscono prove documentali, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3397 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.