Cass. civ. n. 5972 del 15 giugno 1998

Testo massima n. 1


La notificazione di un atto a mezzo posta è nulla qualora l'agente postale in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinatario, ometta di apporre la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento che egli deve munire della data e unire al piego.

Normativa correlata