14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1996 del 22 febbraio 2000
Testo massima n. 1
L’avviso di ricevimento — o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio postale — è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell’avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell’avviso di ricevimento. [ Nella specie, il modulo postale di duplicato dell’avviso di ricevimento conteneva la dichiarazione del destinatario — che aveva aggiunto la parola «non» tra le parole «dichiarato di aver. . .» — di non aver ricevuto il piego raccomandato ].
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