14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 137 del 14 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale e con riguardo alle ipotesi di mancata consegna del piego per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneità della persona abilitata a riceverlo, la notificazione si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il piego [ non potuto consegnare ] viene depositato presso l’ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il piego viene ritirato, ovvero, in mancanza, quando interviene la cosiddetta «compiuta giacenza»; ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato presso l’ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante [ nella specie, il termine perentorio assegnato per l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. ], incombe sul notificante l’onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest’ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva.
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