14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3262 del 28 maggio 1984
Posted at 17:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di notificazione a mezzo posta, l’omessa indicazione nell’avviso di ricevimento del rapporto esistente tra destinatario e consegnatario della copia dell’atto non importa senz’altro la nullità della notificazione, ma impone di accertare [ alla stregua degli elementi forniti dal notificante ed anche di presunzioni semplici ] la ricorrenza in concreto tra i due soggetti di uno dei rapporti voluti dalla legge.
[adrotate group=”17″]