14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6105 del 16 aprile 2003
Testo massima n. 1
Con riguardo alla notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte di una delle persone diverse dal destinatario indicate nell’art. 139 c.p.c. consente esclusivamente il compimento delle attività alternative previste dal citato art. 140 c.p.c. [ deposito, avviso, raccomandata ], ma non è equiparato alla consegna, come nel caso in cui all’art. 139 c.p.c., concernente la notifica a mani proprie, che si considera effettuata se il destinatario rifiuta di ricevere la copia ].
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